STATUTO

Art. 1  Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Roma, via Achille Tedeschi n. 85 un'Associazione che assume la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica ASTROLABIO 2000” in breve “A.S.D. ASTROLABIO 2000”. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 2    Finalità

L'Associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali. Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione si propone di:

a)  promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche

b)  organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c)  promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

d)  studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

e)  gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

f)   organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

g)  indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

h)  organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

 

Art. 3     I Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo , impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. I soggetti collettivi che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di adesione firmata dal proprio rappresentante legale. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

La qualità di socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

  • a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

  • all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

  • al pagamento del contributo associativo annuale;

  • al pagamento delle quote di partecipazione alle attività istituzionali stabilite dal Consiglio Direttivo e di eventuali contributi deliberati dall'Assemblea Generale.

Art. 4     Recesso - Esclusione

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o a causa di morte.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a)   che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b)   che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c)   che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

 

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, e devono essere motivate.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso. Avverso la delibera di recessione o decadenza l'associato può ricorrere al Collegio Arbitrale. Il ricorso deve essere presentato, pena l'inaccettabilità, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera Collegio Arbitrale che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 5     Fondo Comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a)   quote e contributi degli associati;

b)   quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

c)   eredità donazioni e legarti;

d)   contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e)   contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

f)    entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g)   proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h)   erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i)    entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j)    altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione anche di natura commerciale.

 

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

 

Art. 6     Esercizio Sociale    

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

 

Art. 7     Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a)  Assemblea degli associati

b)  Consiglio Direttivo

c)  Il Presidente

d)  Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Tutti gli organi dell'Associazione restano in carica per 4 (quattro) anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili.

 

Art. 8     Assemblea Generale

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nella sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

    

L'Assemblea ordinaria:

a)  approva il rendiconto economico e finanziario;

b)  procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c)  delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d)   approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un quinto degli associati. In questi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data richiesta.

 

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere dell’Assemblea straordinaria sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

 

Art. 9     Validità dell'Assemblea

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Le votazioni sono a scrutinio segreto quando riguardano persone o quando ne facciano richiesta tre/quinti degli aventi diritto al voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice-Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

 

Art. 10   Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di dodici membri scelti tra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario, ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due/quinti dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera con almeno cinque giorni di preavviso. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta tre/quinti dei membri presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta fra l'altro al Consiglio Direttivo:

a)  curare l'esecuzione delle delibere assembleari

b)  redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;

c)  predisporre i regolamenti interni

d)  stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale

e)  deliberare sulla costituzione e lo scioglimento delle sezioni sportive

f)   deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati

g)   nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione

h)   compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

i)    affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

 

Art. 11   Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione e, unitamente al cassiere, la firma su eventuali conto-correnti bancari. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

 

Art. 12   Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea, qualora questa ne ritenga opportuna la sua costituzione, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto consuntivo.

 

Art. 13   Collegio Arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e l'Associazione saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri scelti tra gli associati: il primo nominato dal socio, il secondo dal Consiglio Direttivo e il terzo scelto dai primi due arbitri. Avverso la decisione del Collegio Arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell'Assemblea Generale. Il ricorso deve essere proposto entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale pena l'inammissibilità del ricorso.

 

Art. 14   Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

 

Art. 15   Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

 

Art. 16   Disposizioni Finali

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

 

                        Roma, 22 dicembre 2009