Art. 1
Denominazione
Nello spirito della Costituzione della Repubblica
Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e
seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Roma, via
Achille Tedeschi n. 85 un'Associazione che assume la
denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica
ASTROLABIO 2000” in breve “A.S.D. ASTROLABIO 2000”. Il
sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli
organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento
alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti
delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione
Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del
Consiglio Direttivo.
Art. 2
Finalità
L'Associazione, che è basata su principi solidaristici e di
aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone di
offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro
esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali. Per il
conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione si propone
di:
a) promuovere
e sviluppare attività sportive dilettantistiche
b) organizzare
manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri
soggetti per la loro realizzazione;
c) promuovere
attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il
perfezionamento nelle attività sportive;
d) studiare,
promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare
l'organizzazione e la pratica dello sport;
e) gestire
impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e
strutture sportive di vario genere;
f) organizzare
squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare,
concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline
sportive;
g) indire
corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di
mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per
operatori sportivi;
h) organizzare
attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo
del tempo libero dei soci;
Art. 3 I
Soci
Il numero dei
soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le
persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si
impegnino a realizzarli. Chi intende essere ammesso come socio
dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo
, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e
ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate
dagli organi dell'Associazione.
I soggetti collettivi che intendano diventare
soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di adesione
firmata dal proprio rappresentante legale. E’ esclusa la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci sono tenuti a versare il contributo
associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di
attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per
l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni
caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi
associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
La qualità di socio dà diritto:
-
a partecipare a tutte le attività promosse
dall'Associazione;
-
a partecipare alla vita associativa,
esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in
ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto
e di eventuali regolamenti;
-
a godere dell'elettorato attivo e passivo per
le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
-
all'osservanza dello Statuto, del Regolamento
Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
-
al pagamento del contributo associativo
annuale;
-
al
pagamento delle quote di partecipazione alle attività
istituzionali stabilite dal Consiglio Direttivo e di
eventuali contributi deliberati dall'Assemblea Generale.
Art. 4
Recesso - Esclusione
La qualifica
di socio si perde per recesso, per esclusione o a
causa di morte.
L'esclusione è
deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che
non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli
eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli
organi dell'Associazione;
b) che
svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi
dell'Associazione;
c) che,
in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali,
all'Associazione.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione
debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera,
e devono essere motivate.
I soci
receduti o esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso. Avverso
la delibera di recessione o decadenza l'associato può ricorrere
al Collegio Arbitrale. Il ricorso deve essere presentato, pena
l'inaccettabilità, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
L'esclusione diventa operativa con l'annotazione
del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni
dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera
Collegio Arbitrale che abbia ratificato il provvedimento di
espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
Art. 5
Fondo Comune
L'Associazione trae le risorse economiche per il
suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote
e contributi degli associati;
b) quote
e contributi per la partecipazione e organizzazione di
manifestazioni sportive;
c) eredità
donazioni e legarti;
d) contributi
dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici
e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini
statutari;
e) contributi
dell'Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
h) erogazioni
liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre
entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione
anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito - a titolo
esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi,
riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo
dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la
vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E'
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà
obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività
statutariamente previste.
Art. 6
Esercizio Sociale
L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31
agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il
rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea
degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve
essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a
problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere
approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Art. 7
Organi dell'Associazione
Sono organi
dell'Associazione:
a) Assemblea
degli associati
b) Consiglio
Direttivo
c) Il
Presidente
d) Collegio
dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
Tutti gli organi dell'Associazione restano in
carica per 4 (quattro) anni, salva diversa deliberazione in fase
di nomina, e sono rieleggibili.
Art. 8
Assemblea Generale
Le assemblee
sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve
effettuarsi mediante avviso da affiggere nella sede sociale
almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del
giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda
convocazione.
L'Assemblea
ordinaria:
a)
approva il
rendiconto economico e finanziario;
b) procede
alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed
eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera
su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione
dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente
statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva
gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo
almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla
chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre
tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario
o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle
materie da trattare da almeno un quinto degli associati. In
questi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni
dalla data richiesta.
L'Assemblea è straordinaria
quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello
Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i
liquidatori. Le delibere dell’Assemblea straordinaria sono
valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci
presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei
tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento
dell'Associazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente
dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla
persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del
Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
Art. 9
Validità dell'Assemblea
Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie -
hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col
versamento della quota associativa secondo il principio del voto
singolo. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e
straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti
o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria
– è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle
assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei
voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Le
votazioni sono a scrutinio segreto quando riguardano persone o
quando ne facciano richiesta tre/quinti degli aventi diritto al
voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione
ed in sua assenza dal vice-Presidente o da persona designata
dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal
Presidente dell'Assemblea.
Art. 10
Consiglio Direttivo
Il Consiglio
Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di
dodici membri scelti tra gli associati maggiorenni. I componenti
del Consiglio restano in carica quattro anni e sono
rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il
vice-Presidente, il Segretario, ed il Cassiere. Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia
materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da
almeno due/quinti dei membri. La convocazione è fatta a mezzo
lettera con almeno cinque giorni di preavviso. Le sedute sono
valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le
votazioni sono a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta
tre/quinti dei membri presenti. Il Consiglio Direttivo è
investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.
Spetta fra l'altro al Consiglio Direttivo:
a) curare
l'esecuzione delle delibere assembleari
b) redigere
il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre
i regolamenti interni
d) stipulare
tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale
e) deliberare
sulla costituzione e lo scioglimento delle sezioni sportive
f) deliberare
circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati
g) nominare
i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di
attività in cui si articola la vita dell'Associazione
h) compiere
tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell'Associazione.
i) affidare,
con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause,
uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il
Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione
nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino
allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di
attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci,
che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne
delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei
membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di
un nuovo Consiglio.
Art. 11
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma
dell'Associazione e, unitamente al cassiere, la firma su
eventuali conto-correnti bancari. Al Presidente è attribuito in
via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa
delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria
amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue
mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di
dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di
ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo
nomini il nuovo Presidente.
Art. 12
Collegio dei
revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto
dall'Assemblea, qualora questa ne ritenga opportuna la sua
costituzione, ed è composto da tre membri effettivi e due
supplenti, anche fra i non soci ed elegge al proprio interno il
Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare
l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del
bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello
Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle
Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria
relazione annuale in tema di rendiconto consuntivo.
Art. 13
Collegio Arbitrale
Tutte le
controversie che dovessero insorgere tra i soci e l'Associazione
saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto
da tre Arbitri scelti tra gli associati: il primo nominato dal
socio, il secondo dal Consiglio Direttivo e il terzo scelto dai
primi due arbitri. Avverso la decisione del Collegio Arbitrale
la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile
dell'Assemblea Generale. Il ricorso deve essere proposto entro
cinque giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio
Arbitrale pena l'inammissibilità del ricorso.
Art. 14
Pubblicità e
trasparenza degli atti sociali
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità
e trasparenza degli atti relativi all'attività
dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o
Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la
sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la
consultazione.
Art. 15
Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione può essere
deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre
quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di
scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore,
scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i
beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere,
tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che
perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e
comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge
23/12/1996, n. 662.
Art.
16 Disposizioni Finali
Per quanto non è espressamente contemplato dal
presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del
Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Roma, 22 dicembre 2009
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