Oggetto: Decreto 24 aprile 2013, recante "Disciplina
della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale
Definizione
dell'attività amatoriale
e
relativa
certificazione (art. 2).
L'art.
2 del decreto in commento
definisce come amatoriale l'attività
ludico–motoria praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni
sportive nazionali, alle Discipline sportive associate agli Enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
esercitata in forma individuale o
collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento o
al mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi.
E', altresì, compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al
di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
Coloro i quali
praticano attività ludico-motoria in contesti organizzati e autorizzati
all'esercizio di tale attività devono
sottoporsi a controlli medici
periodici ai fini della certificazione attestante l'idoneità
all'attività ludico-motoria, secondo quanto previsto nell'allegato "A"
del decreto. La certificazione di cui in precedenza deve essere
rilasciata dal medico certificatore su apposito modello (vedi allegato
"B" del decreto).
All'atto dell'iscrizione o di avvio delle attività il certificato è
esibito all'incaricato della struttura o del luogo presso cui si svolge
l'attività ludico-motoria e deve essere ivi conservato fino alla data di
validità o fino alla cessazione dell'attività stessa.
Definizione di attività sportiva non agonistica e
relativa certificazione (art. 3).
Per attività sportiva non agonistica si intende quella
organizzate da società sportive affiliate alle
Federazioni sportive nazionali, agli Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, che non siano considerati agonisti ai sensi del
decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
l
praticanti un'attività sportiva non agonistica, devono sottoporsi a controllo medico annuale che determina
l'idoneità a tale pratica sportiva.
La certificazione conseguente al controllo medico attestante l'idoneità
fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è
rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in
medicina dello sport su apposito modello predefinito. Tale certificazione presuppone, come obbligatoria,
la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di
un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard
professionali esistenti. |